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Testata registrata presso il Tribunale di Patti Reg. n. 197 del 19/07/2006
D.M. 9 maggio 2001.
(Suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 138 del 10 giugno 2001).
Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante.
Art. 1. (Ambito di
applicazione e definizioni). 1. Il presente decreto, in attuazione
dell’articolo 14 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, stabilisce
requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale per le zone interessate da stabilimenti soggetti agli obblighi di
cui agli articoli 6, 7 e 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, con
riferimento alla destinazione ed all’utilizzazione dei suoli, al fine di
prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e
a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente e in relazione alla
necessità di mantenere opportune distanze di sicurezza tra gli stabilimenti e
le zone residenziali per:
a) insediamenti di stabilimenti nuovi;
b) modifiche degli stabilimenti di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334;
c) nuovi insediamenti o infrastrutture
attorno agli stabilimenti esistenti, quali ad esempio, vie di comunicazione,
luoghi frequentati dal pubblico, zone residenziali, qualora l’ubicazione o
l’insediamento o l’infrastruttura possano aggravare il rischio o le conseguenze
di un incidente rilevante.
2. Ai fini
dell’applicazione del presente decreto sono adottate le definizioni di cui
all’articolo 3 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Valgono altresì
le definizioni di cui all’allegato al presente decreto.
3. Le norme di
cui al presente decreto sono finalizzate, inoltre, a fornire orientamenti
comuni ai soggetti competenti in materia di pianificazione urbanistica e
territoriale e di salvaguardia dell’ambiente, per semplificare e riordinare i
procedimenti, oltre che a raccordare le leggi e i regolamenti in materia
ambientale con le norme di governo del territorio.
4. Le presenti
norme si applicano anche ai casi di variazione degli strumenti urbanistici
vigenti conseguenti all’approvazione di progetti di opere di interesse statale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 e
all’approvazione di opere, interventi o programmi di intervento di cui
all’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
5. Le Regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al
raggiungimento delle finalità del presente decreto nell’ambito delle proprie
competenze e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2. (Disciplina
regionale). 1. Le Regioni assicurano il coordinamento delle norme in
materia di pianificazione urbanistica, territoriale e di tutela ambientale con quelle
derivanti dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e dal presente
decreto, prevedendo anche opportune forme di concertazione tra gli enti
territoriali competenti, nonché con gli altri soggetti interessati.
2. La disciplina
regionale in materia di pianificazione urbanistica assicura il coordinamento
delle procedure di individuazione delle aree da destinare agli stabilimenti con
quanto previsto dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20
ottobre 1998, n. 447.
3. Le Regioni
assicurano il coordinamento tra i criteri e le modalità stabiliti per
l’acquisizione e la valutazione delle informazioni di cui agli articoli 6, 7 e
8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e quelli relativi alla
pianificazione territoriale e urbanistica.
4. In assenza
della disciplina regionale si applicano i principi, i criteri e i requisiti di
cui al presente decreto.
Art. 3. (Pianificazione
territoriale). 1. Le province e le città metropolitane, ove costituite,
individuano, nell’ambito dei propri strumenti di pianificazione territoriale
con il concorso dei comuni interessati, le aree sulle quali ricadono gli
effetti prodotti dagli stabilimenti soggetti alla disciplina di cui al decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, acquisendo, ove disponibili, le
informazioni di cui al successivo articolo 4, comma 3.
2. Il piano
territoriale di coordinamento, ai sensi dell’articolo 20 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nell’ambito della determinazione degli
assetti generali del territorio disciplina, tra l’altro, la relazione degli
stabilimenti con gli elementi territoriali e ambientali vulnerabili come
definiti nell’allegato al presente decreto, con le reti e i nodi
infrastrutturali, di trasporto, tecnologici ed energetici, esistenti e previsti,
tenendo conto delle aree di criticità relativamente alle diverse ipotesi di
rischio naturale individuate nel piano di protezione civile.
Art. 4. (Pianificazione
urbanistica). 1. Gli strumenti urbanistici, nei casi previsti dal presente
decreto, individuano e disciplinano, anche in relazione ai contenuti del Piano
territoriale di coordinamento di cui al comma 2 dell’articolo 3, le aree da
sottoporre a specifica regolamentazione, tenuto conto anche di tutte le
problematiche territoriali e infrastrutturali relative all’area vasta. A tal
fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico “Rischio di
incidenti rilevanti (RIR)” relativo al controllo dell’urbanizzazione, di
seguito denominato “Elaborato Tecnico”.
2. L’Elaborato
Tecnico, che individua e disciplina le aree da sottoporre a specifica
regolamentazione, è predisposto secondo quanto stabilito nell’allegato al
presente decreto.
3. Le
informazioni contenute nell’Elaborato Tecnico sono trasmesse agli altri enti
locali territoriali eventualmente interessati dagli scenari incidentali perché
possano a loro volta attivare le procedure di adeguamento degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale di loro competenza.
4. In sede di
formazione degli strumenti urbanistici nonché di rilascio delle concessioni e
autorizzazioni edilizie si deve in ogni caso tenere conto, secondo i principi
di cautela, degli elementi territoriali e ambientali vulnerabili esistenti e di
quelli previsti.
5. Nei casi
previsti dal presente decreto, gli enti territoriali competenti possono
promuovere, anche su richiesta del gestore, un programma integrato di
intervento, o altro strumento equivalente, per definire un insieme coordinato
di interventi corredati tra il gestore ed i soggetti pubblici e privati
coinvolti, finalizzato al conseguimento di migliori livelli di sicurezza.
Art. 5. (Controllo
dell’urbanizzazione). 1. Le autorità competenti in materia di
pianificazione territoriale e urbanistica utilizzano, nell’ambito delle
rispettive attribuzioni e finalità, secondo le specificazioni e le modalità
contenute nell’allegato al presente decreto.
a) per gli
stabilimenti soggetti all’articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.
334, le valutazioni effettuate dall’autorità competente di cui all’art. 21 del
medesimo decreto legislativo;
b) per gli
stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, le informazioni fornite dal gestore.
2. Le autorità
competenti in materia di pianificazione territoriale e urbanistica, acquisite
le informazioni e le valutazioni di cui al comma 1, attivano le procedure di
cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
3. Ferme
restando le attribuzioni di legge, gli strumenti di pianificazione territoriale
e urbanistica recepiscono gli elementi pertinenti del piano di emergenza
esterna di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.
A tal fine, le autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica acquisiscono tali elementi dall’autorità che ha predisposto il
piano di emergenza esterno.
4. Nei casi
previsti dal presente decreto, qualora non sia stata adottata la variante
urbanistica, le concessioni e le autorizzazioni edilizie sono soggette al
parere tecnico dell’autorità competente di cui all’articolo 21 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334. Tale parere è formulato sulla base delle
informazioni fornite dai gestori degli stabilimenti soggetti agli articoli 6, 7
e 8 del predetto decreto legislativo, secondo le specificazioni e le modalità
contenute nell’allegato al presente decreto.
5. Per gli
stabilimenti soggetti agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 334, può essere richiesto un parere consultivo all’autorità competente
di cui all’articolo 21 del decreto medesimo, ai fini della predisposizione
della variante urbanistica.
6. Fermo
restando quanto previsto all’articolo 15, comma 4 del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 334, il Ministero dei lavori pubblici e il Ministero
dell’ambiente promuovono accordi con le Regioni, anche ai fini di cui agli
articoli 52 e 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per la raccolta
dei dati relativi al controllo dell’urbanizzazione di cui al presente decreto.
I Ministeri concertanti si avvalgono, ai sensi dell’articolo 17 del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334, previo accordo, in relazione alle
specifiche competenze dell’Agenzia Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
(ANPA), dell’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
(ISPESL), dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) e del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco (CNVVF), per la raccolta e la diffusione dei dati e delle
informazioni utili per il controllo dell’urbanizzazione.
Art. 6. (Aree ad
elevata concentrazione di stabilimenti e porti industriali e petroliferi).
1. Per gli stabilimenti e il territorio ricadenti in un’area ad elevata
concentrazione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica tengono
conto delle risultanze, ove disponibili, della valutazione dello studio di
sicurezza integrato dell’area e del relativo piano di intervento.
2. Fatti salvi
gli obblighi dei singoli gestori degli stabilimenti e degli impianti localizzati
nei porti industriali e petroliferi, come individuati nel decreto previsto
dall’articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334,
l’Autorità marittima, ovvero, ove istituita, l’Autorità portuale, deve fornire
alle autorità competenti in materia di pianificazione territoriale e
urbanistica le informazioni relative agli scenari incidentali e in particolare
quelli che coinvolgano aree esterne a quella portuale.
(Allegati
omessi)